Il Consorzio è costituito per la promozione dell'industrializzazione e dell'insediamento di altre attività produttive nelle aree comprese nel proprio territorio di competenza.
Attualmente le finalità e le attività del Consorzio Industriale sono disciplinate dalla Legge
Regionale 03/11/1998 n.41 che affida allo stesso una serie di compiti, che vengono di seguito
elencati (ai sensi dell'ART. 5 dello statuto vigente).
Art. 5
(Competenze)
5.1 Il Consorzio svolge le funzioni previste dal DPR 6 marzo 1978 n.218, dalla
legge 5 ottobre 1991 n.317, dalla legge 19 luglio 1993 n. 237, dalla L.R.
n.41/98 e quelle relative:
a) agli studi, ai progetti ed alle iniziative per promuovere lo sviluppo
produttivo delle zone di intervento, ivi compresa la presentazione di
progetti fruenti di finanziamento regionali, nazionali e dell’Unione
Europea;
b) alla promozione della ricerca, dell’innovazione tecnologica ed
assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa
all’innovazione tecnologica;
c) alla creazione di nuove iniziative imprenditoriali e al loro
consolidamento, nell’ambito delle politiche di sviluppo industriale
coordinate dalla Regione;
d) alla progettazione e realizzazione di aree attrezzate e di opere di
urbanizzazione e di impianti di servizi, nonché l’attrezzatura degli spazi
pubblici destinati ad attività collettive, con particolare riguardo alla
realizzazione di aree produttive e commerciali ecologicamente
attrezzate;
e) all’acquisizione, anche mediante procedura espropriativa, delle aree
destinate ad insediamenti industriali, commerciali, artigianali, di servizi
e delle aree necessarie alle opere di infrastrutturazione e
urbanizzazione;
f) alla vendita, all’assegnazione e alla concessione alle imprese di lotti di
aree attrezzate, alla costituzione nelle aree attrezzate di fabbricati,
impianti, laboratori destinati ad attività industriali ed artigianali,
commerciali all’ingrosso, nonché per attività di servizi;
g) alla vendita ed alla locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e
impianti nelle aree attrezzate;
h) alla realizzazione, su delega degli enti territoriali o di loro Consorzi,
delle opere di urbanizzazione relative alle aree attrezzate per
insediamenti produttivi, nonché delle infrastrutture e delle opere per il
loro allacciamento ai pubblici servizi, sulla base di apposite
convenzioni;
i)all’assunzione e promozione dell’erogazione di servizi per favorire
l’insediamento e lo sviluppo delle attività produttive e di servizio, anche
attraverso la fornitura di servizi reali e il ricorso alla gestione
condominiale dei diversi Agglomerati;
j)alla progettazione, realizzazione e gestione diretta e indiretta di impianti
e servizi di tutela ambientale, in particolare di depurazione, di discarica
e di trattamento e recupero dei rifiuti, nel quadro delle soluzioni
economicamente più efficienti e convenienti;
k) alla progettazione, realizzazione e alla gestione diretta e indiretta di
impianti tecnologici per la distribuzione di gas metano e per la
realizzazione e la gestione di altri impianti di servizio, perseguendo
obiettivi di efficienza e convenienza economica;
l)alla progettazione, costruzione e gestione diretta ed indiretta di
interporti, centri intermodali, porti ed aeroporti, nel rispetto di criteri di
massima efficienza e convenienza economica;
m)al recupero degli immobili industriali preesistenti ed all’attuazione di
programmi di reindustrializzazione;
n) alla realizzazione, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali
e con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, di
infrastrutture per l’industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese
e servizi sociali connessi alla produzione industriale;
o) alla progettazione, realizzazione e gestione diretta e indiretta di
laboratori attrezzati per il controllo e la certificazione della qualità dei
prodotti e per l’analisi di acque, aria, rifiuti e rumori, nei limiti e
secondo gli indirizzi degli organi e uffici competenti in materia;
p) alla prosecuzione della gestione in atto degli impianti di acquedotto,
fognatura e depurazione fino al momento del loro trasferimento al
gestore del servizio idrico integrato ai sensi dell’art. 10, comma 6,
della legge 5 gennaio 1994 n.36;
q) alla determinazione e alla riscossione dei corrispettivi dovuti dalle
imprese per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione
degli impianti;
r) alla determinazione e riscossione di tariffe e dei contributi per l’utilizzo
da parte di terzi di opere e servizi realizzati e gestiti dai Consorzi;
s) alla gestione, previo accordo con i Comuni interessati, di aree
destinate ad attività produttive non ricadenti negli Agglomerati di
competenza del Consorzio anche attraverso la fornitura di servizi reali.